Bonus Casa 2020: le detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica e mobili

Confermati anche per il 2020 i cosiddetti Bonus Casa con alcune novità.

Entrando nel dettaglio, la Legge di Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020, le detrazioni fiscali previste per:

  1. le ristrutturazioni edilizie
  2. l’acquisto di mobili per arredare l’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus mobili)
  3. la riqualificazione energetica (c.d. ecobonus)

E’ stato inoltre introdotto il Bonus Facciate.

Bonus Casa 2020: le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie

Per quanto concerne gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Legge di Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità Immobiliare. L’agevolazione potrà continuare ad essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e dovrà essere suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

  • interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia);
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione) ed alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
  • gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia;
  • gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Ecobonus

Confermato anche il c.d. ecobonus che prevede una detrazione dal 50 all’85% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Interventi ammessi all’agevolazione sono:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (limite 100.000 euro);
  • interventi sull’involucro degli edifici (limite 60.000 euro);
  • installazione di pannelli solari (limite 60.000 euro);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (limite 30.000 euro);
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari (limite 60.000 euro);
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (limite 30.000 euro);
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Bonus mobili

La Legge di Bilancio conferma per il 2020 anche il c.d. bonus mobili che prevede un detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

 Bonus Facciate

E’ prevista per l’anno 2020 una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus facciate possa essere utilizzato “per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020“, i lavori che potranno godere dell’incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.

La nuova detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. In attesa di maggiori dettagli da parte dell’Agenzia delle Entrate (che provvederà a scrivere una nuova guida fiscale in merito), per usufruire della detrazione sarà certamente necessario:

  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
  • indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Come previsto per le altre agevolazioni fiscali (ristrutturazioni edilizie ed ecobonus), occorrerà conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori  da inviare all’Azienda sanitaria locale,  se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Il Bonus Facciate è ammesso esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Qualora l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna):

  • influenzi dal punto di vista termico l’edificio;
  • ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010;

si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell’art.14 del D.L. n. 63/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall’ENEA.

Gli interventi inclusi: per ottenere la detrazione, sarà possibile eseguire lavori che hanno l’obiettivo di recuperare e restaurare la facciata, sia di una casa privata che di un condominio. Entrando nel dettaglio, le spese ammesse alla agevolazione riguardano:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • ripristino di balconi, ringhiere e frontalini.

Gli interventi esclusi: sono, invece, escluse dall’ambito di applicazione del bonus facciate le spese relative agli interventi:

  • sugli impianti di illuminazione;
  • sui pluviali;
  • sugli impianti termici;
  • sui cavi esterni.

Restiamo in attesa della guida dell’Agenzia delle Entrate che entri nel dettaglio della nuova detrazione.