Super ammortamento e iper ammortamento anche per il 2018

Dic 1, 2017

Super ammortamento

Tra le principali misure in materia di riduzione della pressione fiscale contenute nel DDL della legge di Bilancio troviamo anche la proroga  per l’anno 2018 delle agevolazioni note come iper ammortamento e super ammortamento.

In particolare:

Più precisamente il comma in esame prevede per i titolari di redditi d’impresa e per i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi l’aumento del 30% del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. La misura è stata dunque prorogata, ma rispetto al passato nella misura del 30% in luogo del 40% disposto dalla disciplina previgente.

L’investimento deve essere realizzato dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Da un punto di vista oggettivo la norma prevede l’esclusione dall’agevolazione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, comprese le autovetture.

L’articolo 5, comma 2, proroga l’iper ammortamento disposto dalla legge di Bilancio 2017, agevolazione che consente di maggiorare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, inclusi nell’allegato A) annesso alla legge di Bilancio 2017.

Iper ammortamento

Anche per l’iper ammortamento l’ agevolazione viene riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sostanzialmente confermata dal comma 4) la documentazione richiesta per poter beneficiare dell’agevolazione secondo la quale l’impresa interessata è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore ad euro 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene:

  • possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A e/o all’Allegato B della legge;
  • è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Sono confermate le cause di esclusione dalle agevolazioni (già previste dalla legge di Stabilità 2016).

Inoltre viene confermato che le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.