Il “Collegato alla Finanziaria 2020” ha previsto la riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante da € 3.000 a € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021. Dall’1.1.2022 il limite sarà ulteriormente ridotto a € 1.000.

Il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi interessa non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

La limitazione riguarda “complessivamente” il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate“, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.

TRACCIABILITÀ DEI TRASFERIMENTI PARI / SUPERIORI A € 2.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 2.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che è stato chiarito che:

  • è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi. Sarà quindi sempre possibile il versamento in conto corrente dei corrispettivi dell’attività.

UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Rimane invariato l’obbligo della clausola di non trasferibilità per gli assegni bancari, assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO

Anche la disciplina dei libretti di deposito non è stata oggetto di modifiche. Si rammenta che dal 4.7.2017 possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito bancari / postali nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari / postali al portatore.

Si rammenta che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono porre in essere una serie di adempimenti.