Ulteriore rinvio per il “gioco anti evasione”: solo dal 1.07.2020 i consumatori finali potranno partecipare alla lotteria che prevede 3 premi mensili (il primo da 50.0000 euro, il secondo da 30.000 euro e il terzo da 10.000 euro) e un super premio annuale da un milione di euro per chi si farà rilasciare i nuovi scontrini inviati tramite web o procedura telematica.

Entro il 30.06.2020 dovranno quindi essere adeguati tutti i modelli di registratori telematici. Sempre entro la stessa data sarà aggiornata la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate così da consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (L. 232/2016). Verrà poi aperto un “portale lotteria” su cui si dovranno registrare tutti i consumatori che vorranno partecipare alla lotteria. Non sarà più sufficiente il codice fiscale, ma servirà il “codice lotteria”: indispensabile pertanto che ciascun partecipante lo richieda accedendo alla propria area riservata “Fisconline” nella quale sarà messo a disposizione non solo il codice lotteria, ma anche una modalità grafica (probabilmente un Qr-Code) che dovrebbe essere utilizzabile dai registratori telematici dotati di lettore ottico.

Sull’attribuzione di un Qr-Code non vi sono ancora certezze sicuramente però i consumatori dovranno dotarsi di credenziali dell’Agenzia delle Entrate, Spid o Cns per generare il codice univoco sul portale lotteria. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la probabilità di vincita è inoltre aumentata del 20% per tutte le transazioni effettuate con carta di debito e di credito, anziché con contante.

Ulteriore novità riguarda le sanzioni previste a carico dell’esercente. Scompare la sanzione amministrativa da irrogare ai commercianti che si rifiutano di acquisire il codice lotteria del contribuente o che non trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate. Nel decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 compare però il diritto di segnalazione: il consumatore “può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”.

Per quanto attiene l’utilizzo dei dati acquisiti tramite la lotteria, il provvedimento n. 739122/2019 recita: “L’Agenzia delle Entrate, in qualità di titolare del trattamento, effettua esclusivamente le operazioni di acquisizione e successiva trasmissione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché di verifica dei file contenenti i dati necessari ai fini della lotteria”. Al momento, ma solo per il momento, perché nulla vieta che vengano introdotte modifiche normative in tal senso, l’Agenzia delle Entrate non potrà utilizzare i dati desumibili della lotteria per scopi istituzionali, in altre parole per tracciare le spese.