Le nuove regole di detrazione dell’IVA

Ago 9, 2017

A partire dall’esercizio 2017

  • è stato ridotto il termine per il diritto alla detrazione Iva in quanto, ai sensi del riformato articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati … è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”;
  • è stato contestualmente ridotto il termine per la registrazione delle fatture di acquistoil contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

In alcuni casi il soggetto passivo si potrà trovare di fronte ad un evidente disallineamento. Il diritto alla detrazione, infatti, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile; se a fronte di una cessione di beni avvenuta nel mese di dicembre dell’anno 2017, con contestuale consegna del documento di trasporto, la fattura è emessa nei primi 15 giorni del gennaio 2018 e consegnata alla stessa data, il cliente:

  • dovrà registrare la fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativo all’anno di ricevimento della fattura (2018), ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 633/1972 (e, quindi, entro il 04.2019), con riferimento all’anno 2018;
  • potrà detrarre l’Iva, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’esercizio in cui il diritto alla detrazione è sorto (2017), e, quindi, la detrazione dovrà avvenire con la dichiarazione Iva da presentarsi entro il 30.04.2018. Nel caso prospettato l’unica strada percorribile è evidentemente quella della c.d. “retro-annotazione”: il contribuente registrerà la fattura nel 2018 (prima del 30.04.2018), imputando però l’Iva, ai fini della detrazione, all’anno 2017.

Pertanto la fattura potrebbe sì essere registrata il 30.04.2019 nei registri Iva acquisti relativi al 2018, ma l’Iva sarebbe indetraibile in quanto la detrazione poteva essere esercitata soltanto con la dichiarazione Iva relativa all’anno 2017.

Sul punto si ritiene comunque opportuno precisare che, come stabilito in sede di conversione in legge del decreto, le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle fatture emesse a partire dal 01.01.2017, ragion per cui le fatture di acquisto emesse nel 2016 seguiranno le precedenti disposizioni in materia di detrazione Iva, e l’Iva esposta potrà essere detratta, al massimo, con la dichiarazione Iva annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

A tal fine è invece irrilevante la data in cui l’Iva è diventata esigibile: pertanto, se nel mese di dicembre 2016 la merce è stata consegnata accompagnata dal documento di trasporto e la fattura è stata emessa entro il 15 gennaio 2017, la disciplina applicabile sarà quella riformata.