Figli & Fisco: tutto quello che si può detrarre

Mag 23, 2017

Come ogni anno ci avviciniamo alla scadenza della dichiarazione dei redditi, andiamo a raccogliere tutte le spese che abbiamo sostenuto per i nostri figli, ma non è così semplice capire quello che possiamo detrarre dalla Imposte.

Innanzitutto bisogna capire che cosa intende il Fisco per “figli a carico”: intende i figli naturali, adottivi, affidati o affiliati, indipendentemente dall’età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi, purché nell’anno 2016 non abbiano posseduto un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro. Quindi se nostro figlio ha, per esempio, 40 anni, ma non ha un reddito superiore a 2.840,51, è considerato figlio a carico anche se non è residente con i genitori e possiamo detrarre le spese.

Per iniziare, per il solo fatto di avere un figlio a carico si ha diritto a una detrazione:

  • 220 euro per i figli fino a 3 anni;
  • 950 euro per quelli di età superiore;
  • se in famiglia ci sono almeno tre figli si possono detrarre 200 euro in più per ciascuno;
  • mentre 400 euro di ulteriore detrazione spettano in caso di figlio portatore di handicap.

Si tratta di cifre comunque teoriche, che vanno rapportate al reddito imponibile: la detrazione cala progressivamente all’aumentare del reddito (e con un solo figlio si azzera a 95mila euro).

Se entrambi i genitori compilano la dichiarazione dei redditi, è possibile dividere la detrazione al 50% tra tutti e due, oppure scegliere che sia uno dei due a detrarre tutto.

In caso di genitori separati o divorziati, invece, la detrazione spetta per intero al genitore affidatario (se invece l’affidamento è congiunto spetta a entrambi al 50%). In qualsiasi caso, attenzione alla definizione di figlio a carico.

Ma a chi spetta la detrazione/deduzione? Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione.

Una volta che abbiamo individuato quali dei nostri figli sono a carico, bisogna distinguere le tipologie di spesa:  alcune (oneri detraibili) consentono di detrarre dall’imposta una percentuale della spesa sostenuta; altre (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda.

Ed  ecco l’elenco delle spese che possono portarci a un recupero di imposta Irpef  come onere detraibile:

  • SPESE SANITARIE: acquisto di farmaci e rimedi omoepatici,; prestazioni chirurgiche; analisi di laboratorio e diagnostiche in genere, indagini radioscopiche; prestazioni specialistiche di qualsiasi genere (dentistiche, dermatologiche, pediatriche, ecc); acquisto o affitto di protesi sanitarie e la manutenzione delle stesse (es. pile per l’apparecchio acustico); prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); prestazioni rese da una figura professionale riconosciuta (quale per esempio il fisioterapista, il podologo, il logopedista, l’educatore professionale, l’igienista dentale, il dietista, l’infermiere, ecc); ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze; spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;  spese relative al trapianto di organi; spese relative alle cure termali; importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; chi ha figlio con allergie o intolleranze può anche detrarre gli alimenti speciali compresi nell’elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Il latte artificiale, anche se prescritto dal medico, si può scaricare solo se è tra quelli compresi in questo elenco. Le spese sanitarie sono detraibili per la parte che eccede la cifra di euro 129, 11.
  • SPESE PER DISABILI: spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili; spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; spese per l’acquisto di cani guida; premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
  • SPESE DI ISTRUZIONE PER LA SCUOLA D’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: Per l’anno d’imposta 2016 la detrazione massima spettante per ogni figlio fiscalmente a carico è pari a euro 564,00 (per il 2017 è già previsto l’innalzamento a euro 717,00). Per potersi detrarre questa cifra occorre documentare tutte le spese sostenute relative a: mensa scolastica, servizio di pre-post scuola, gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori di teatro, assicurazione scolastica, contributo volontario e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa. Nel caso le spese non siano state pagate con un bollettino postale o bonifico bancario è necessario chiedere l’attestazione del Comune (per la mensa), della Scuola (per le spese relative a gite, contributi, assicurazione, corsi e laboratori) e alle Cooperative appaltatrici (per le spese relative al servizio di pre-post scuola). Non sono comprese le spese di trasporto scolastico.
  • BABY SITTER: Se avete una baby sitter (in regola con i contributi), potete dedurre fino a 1.549,37 euro dai contributi versati.
  • SPESE PER L’ISTRUZIONE UNIVERSITARIA: relative a università statali e non statali, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso e, per le università non statali, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà statale.
  • BONUS STRUMENTI MUSICALI: nel 2017 passa a 2.500,00 euro il bonus per l’acquisto degli strumenti musicali nuovi per chi studia al conservatorio e negli altri istituti musicali. Rispetto allo scorso anno, infatti, è più che raddoppiato l’importo e la possibilità di ottenerlo è estesa anche a chi frequenta i licei e i corsi preaccademici. Il bonus è riconosciuto direttamente al momento dell’acquisto come sconto del 65% del costo dello strumento. Lo sconto massimo ottenibile è comunque fissato a 2.500 euro, contro i 1.000 euro dello scorso anno.  Per accedere al bonus è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 oppure all’anno 2017-2018.  Si può ottenere lo sconto su un solo strumento musicale nuovo, che deve essere coerente con il corso di studi frequentato, ma può essere anche affine o complementare, in base a quanto previsto nel corso stesso e dichiarato dalla scuola.

Per l’edizione 2017 del bonus per gli strumenti musicali è previsto un tetto massimo di 15 milioni di euro. Si potrà ottenere il bonus fino ad esaurimento dei fondi.

  • SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE: l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2016 la detrazione spetta per l’intero anno d’imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.
  • SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTI DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE: sono detraibili i canoni di locazione fino ad un massimo di euro 2.633,00 per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza. Il contratto deve essere regolarmente registrato, sono compresi i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione (il sub-contratto non è invece contemplato), stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative; la detrazione in esame è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari. Il contratto d’affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico.

Inoltre a decorrere dall’anno 2012 l’art. 16 della L. 217/2011 ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università estera, se ubicata nell’Unione Europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Per poter beneficiare della detrazione è invece necessario che: 1) l’università (anche se estera) sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente; 2) l’università sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente; 3) l’unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.

  • ASILI NIDO: spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
  • ASSICURAZIONI  VITA E INFORTUNI:  spese relative alle assicurazione sulla vita e contro gli infortuni dei figli a carico.
  • CONTRIBUTI RISCATTO LAUREA: contributi versati per il riscatto del corso di laurea del figlio fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza

Sono invece oneri deducibili (permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l’imposta lorda), se versati per i figli a carico:

  • ADOZIONI: Ai fini dell’imposta sui redditi è prevista la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri. Queste spese devono essere certificate nell’ammontare complessivo dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.

Si precisa che tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili:

  1. all’assistenza che i genitori adottanti hanno ricevuto,
  2. alla legalizzazione o traduzione dei documenti,
  3. alla richiesta di visti,
  4. ai trasferimenti, al soggiorno all’estero,
  5. all’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti,
  6. altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore.
  • CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: questi oneri sono deducibili anche se sostenuti per i figli fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Il limite di deducibilità è di 5.164,57 euro e comprendono i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza.
  • PREVIDENZA COMPLEMENTARE: se sostenuta per figli a carico è considerata onere deducibile fino ad un massimo di euro 5.164, 57.
  • CONTRIBUTI VERSATI AI FONDI INTEGRATIVI SANITARI: nel limite massimo di euro 3.615,20.
  • IPPOTERAPIA E MUSICOTERAPIA: queste spese sono deducibili oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per figli disabili.

E inoltre:

  • BONUS “MAMME DOMANI”: entrato in vigore a partire dai primi giorni del 2017, può essere richiesto a partire dal 4 maggio da tutte le donne in gravidanza al compimento dell’8° mese o dalle neo mamme in caso di nascite avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2017. La richiesta va fatta direttamente all’Inps inoltrandola con le modalità telematiche tramite la piattaforma dedicata. Il Bonus economico consiste in un importo di 800 euro che verrà erogato in favore delle donne in gravidanza, senza limiti di reddito e Isee. E verrà erogato direttamente dall’Inps.
  • BONUS BEBE’

La neo mamma o la mamma adottiva o in affido, può presentare domanda telematica all’Inps per ottenere:

  • 80 euro al mese per chi ha un Isee 2017 inferiore a 25mila euro
  • 160 euro al mese per chi ha un Isee inferiore a 7mila euro.

La domanda deve essere fatta entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’entrata del minore in famiglia, qualora sia stato adottato o accolto in affido.

  • BONUS BEBE’ 2017 ASILO NIDO:

Nel testo della nuova Legge di Bilancio 2017 per le famiglie, c’è anche un altro importante beneficio che spetta alle famiglie dopo la nascita del bambino.

La nuova agevolazione si chiama bonus asilo nido 2017 e prevede l’erogazione di 1000 euro fino al 3° anno di età del bambino, per aiutare le famiglie a pagare la retta dell’asilo nido. Spetta ai nati dal 1° gennaio 2016 in poi, a prescindere dal reddito della famiglia, anche se la mamma è casalinga o disoccupata.

La domanda è da inoltrare a partire dal 2017.